In virtù del sempre più crescente numero di situazioni in cui le imprese non sono in grado di soddisfare i loro debiti, a causa di gravi e perduranti situazioni di difficoltà economica/finanziaria, il tema della ristrutturazione del debito sta diventando sempre più attuale, soprattutto in presenza di accordi tra debitore e creditore.
Nell’ambito delle norme del Codice civile e dei principi contabili internazionali non è possibile riscontrare una disciplina specifica sull’argomento. In tale contesto si inserisce il documento dell’Oic che ha offerto in bozza il principio contabile “Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio”. I commenti sul tema sono attesi dall’Organismo fino al prossimo 25 maggio. Scopo del documento è quello di definire il trattamento contabile e l’informativa integrativa da fornire in merito agli effetti prodotti da un’operazione di ristrutturazione del debito nel bilancio dell’impresa debitrice.
La ristrutturazione del debito consiste di uno speciale accordo tra debitore e creditore posto in essere per risanare l’esposizione finanziaria del debitore ed evitare l’assoggettamento a procedure concorsuali. Dunque, il creditore nel comprendere la difficoltà del debitore effettua una concessione allo stesso rispetto alle condizioni iniziali fissate nel contratto, che in molti casi vengono soddisfatte solo parzialmente.
Gli aspetti che vengono affrontati dall’Oic sono quelli più critici rispetto ai quali, spesso, si registrano prassi differenti. In particolare, l’Organismo si aspetta di ricevere commenti riguardo: la definizione di ristrutturazione del debito, la data della ristrutturazione, la possibilità di attualizzare il debito oggetto della ristrutturazione, la contabilizzazione del beneficio economico per il debitore e l’informativa integrativa richiesta.
L’analisi di tutti questi aspetti solleva interessanti interrogativi non solo dal punto di vista degli aspetti sostanziali e contabili, ma anche di quelli tributari. Si rammenta che le ipotesi che vengono contemplate sono quelle in cui la ristrutturazione del debito è posta in essere da imprese che redigono il proprio bilancio ipotizzando il rispetto del principio della continuità aziendale.
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