Non è valida, in difetto della forma pubblica, la scrittura privata allegata al ricorso per separazione consensuale in cui i coniugi convengono sulla risoluzione di una precedente donazione, con impegno di comparire dinanzi al notaio per la sottoscrizione dell’atto.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 5937 del 3 marzo 2020, ha confermato la decisione con cui i giudici di secondo grado, in una fattispecie come quella sopra considerata, avevano dato conto della natura autonoma dell’atto rispetto all’accordo di separazione.
La mancanza, negli accordi di separazione, della causa donativa – ha precisato la Suprema corte – faceva sì che il richiamo ai primi non potesse valere nel caso in esame, in cui si discuteva dell’efficacia di un atto che era pacificamente destinato ad incidere, risolvendola, su di una pregressa donazione per ripristino della situazione patrimoniale precedentemente esistente.
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