Risoluzione del preliminare di compravendita e criteri per valutare l'inadempimento

Pubblicato il 27 gennaio 2014 Con sentenza n. 157 depositata l'8 gennaio 2014, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato da un uomo contro la decisione con cui la Corte d'appello aveva dichiarato la risoluzione, per suo inadempimento, di un contratto preliminare stipulato con altro soggetto al fine della compravendita di un immobile.

In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto puntuale la motivazione resa nel testo della decisione impugnata dove era stato fatto presente che, nella specie, per affermare l'inadempimento del ricorrente, promissario acquirente, era stato preso in considerazione “sia il criterio quantitativo”, facendo riferimento, ossia, allo sbilanciamento, nei termini contrattualmente previsti, delle forniture in controprezzo, al mancato accollo del mutuo, all'omesso pagamento degli interessi sulla dilazione ottenuta, alla previsione contrattuale dell'impossibilità di rivalutazione del prezzo di vendita degli immobili oggetto del preliminare, al mancato pagamento degli oneri accessori, “sia il criterio soggettivo”, con riferimento all'interesse del promittente venditore, impresario edile, all'esatta e tempestiva esecuzione della prestazione, che, infine, “quello oggettivo”, avuto riguardo, in particolare, all'importanza dell'inadempimento.

Anche la sentenza di Cassazione n. 470 del 13 gennaio 2014 ha avuto ad oggetto una causa concernente la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita per inadempimento di una delle parti contrattuali.

Nel caso specificamente esaminato, i giudici della Seconda sezione civile hanno ricordato che, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza, il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, imputabile al promittente venditore, “consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto (ovvero al tempo in cui l'inadempimento è divenuto definitivo) ed il prezzo pattuito”.
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