Con provvedimento datato 2 marzo 2010 e pubblicato il giorno 4, il direttore dell’agenzia delle Entrate ha definito le modifiche al modello cartella di pagamento approvato con decreto del Direttore Generale del dipartimento delle Entrate del Ministero delle finanze del 28 giugno 1999 e successive modificazioni.
Le modifiche, finalizzate a rendere più trasparente l’azione di riscossione dei contributi e dei premi previdenziali, accolgono le correzioni apportate dal decreto anticrisi n. 185/2008 (articolo 32 bis), convertito in legge n. 2/2009.
L’articolo 32 bis, infatti, ha stabilito che “l’iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, è effettuata direttamente dall’agenzia delle Entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso”. La disposizione si applica ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi. Pertanto, sarà adesso Equitalia che provvederà alla riscossione dei suddetti premi e contributi con relativi interessi e sanzioni – al posto dell’Inps – e che poi provvederà a riversare le somme riscosse all’Ente previdenziale creditore.
Dunque, al fine di dare attuazione alla suddetta norma, si è provveduto ad apportare alcune integrazioni al modello cartella di pagamento. In particolare, dato che ora si autorizza l’iscrizione a ruolo di crediti di natura non tributaria e di spettanza di un ente diverso da quello che procede al recupero coattivo, le modifiche si sono rese necessarie per fornire al contribuente “ogni utile informazione in ordine alla disciplina specifica di tali crediti”.
A tal fine, dato che nel “vecchio” modello sono previsti distinti “Fogli di avvertenze” in funzione della tipologia del crediti iscritto a ruolo, è stato predisposto un nuovo allegato con riferimento ai ruoli emessi dagli uffici dell’agenzia delle Entrate per i crediti di natura previdenziale. Nell’allegato dovranno essere riportate informazioni sull’ufficio competente ad adottare i provvedimenti di sgravio, sospensione e rimborso sui ruoli e sul giudice competente in caso di contestazione dell’atto, con indicazione dei termini e delle modalità per proporre l’impugnazione.
Il contribuente che vuole contestare il ruolo o la cartella deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla data della notifica della cartella di pagamento. Il contribuente può chiedere la sospensione del pagamento, presentando domanda all’ufficio che ha emesso il ruolo indicato nel “Dettaglio degli addebiti”.
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