Riscossione dei contributi associativi

Pubblicato il 10 dicembre 2020

L’INPS, con le circolari 9 dicembre 2020, n. 140 e n. 142, rende note le istruzioni operative per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223, a seguito delle convenzioni stipulate tra l'Istituto e le Organizzazioni sindacali Confederazione Nazionale del Lavoro (CNL) e Unione Italiana Cittadini (UIC).

Tali convenzioni hanno validità fino al 31 dicembre 2021 e possono essere rinnovate, almeno sei mesi prima della data di scadenza, su richiesta dell’Organizzazione sindacale da far pervenire all’INPS a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Diversamente, le parti possono recedere dalla convenzione trasmettendo comunicazione di recesso a mezzo PEC.

I soggetti che possono rilasciare la delega personale volontaria per il versamento dei contributi associativi sono i beneficiari dei trattamenti di mobilità in corso di pagamento, di disoccupazione NASPI, DIS-COLL, di disoccupazione speciale, nonché dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili.

La delega alla riscossione, è rilasciata dal titolare della prestazione utilizzando il modulo predisposto dall’Istituto.

La delega, debitamente sottoscritta deve riportare:

Al fine di consentire eventuali verifiche da parte dell’INPS, l’Organizzazione sindacale deve custodire l’originale della delega e copia del documento d’identità del titolare della prestazione.

Nell’eventualità di pagamento diretto da parte dell’Istituto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro avrà l’onere di comunicare i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori e custodire la relativa documentazione.

La misura del contributo sindacale viene determinata applicando una percentuale sugli importi lordi delle prestazioni secondo quanto segue:

Si rammenta che, il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale.

L'INPS è sollevato da qualsiasi responsabilità verso i terzi derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è esonerato in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale.

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