Rischia la condanna chi blocca l'autobus di linea anche solo per chiarimenti
Pubblicato il 12 aprile 2011
Con sentenza n.
14482 dell'11 aprile 2011, la Corte di cassazione ha annullato, ma solo in considerazione dell'intervenuta prescrizione del reato, la condanna impartita dai giudici di merito per violenza privata ed interruzione di pubblico servizio nei confronti di un automobilista che aveva inseguito, superato ed improvvisamente bloccato la marcia ad un autobus di linea per chiedere conto all'autista di un'espressione offensiva pronunciata nei suoi confronti nel momento in cui i due mezzi si erano affiancati.
Secondo i giudici di legittimità, in ogni caso, né l'eventuale stato d'ira in cui versava il prevenuto e neppure il suo intento di chiedere spiegazioni erano nella specie
“idonei a escludere l'elemento psicologico dei reati”.