Nell’applicazione del “reverse charge” in edilizia, in vigore dal 1° gennaio 2007, è necessario capire bene la distinzione tra le forniture con posa in opera (cessioni) e gli appalti o i contratti d’opera (prestazioni), in quanto l’inversione contabile non si applica nella prima ipotesi, ovvero nella posa in opera. Tale distinzione è fondamentale anche per la possibilità di accedere all’agevolazione Iva del 4 o 10 %. A tal proposito, nell’articolo si offre una disamina sul tema con le eccezioni del caso contemplate dal Fisco. Si mette in luce, inoltre, come la circostanza che l’inversione contabile si debba applicare solo alle prestazioni di servizi rese da subappaltatori sulla base di contratti d’appalto o d’opera abbia generato confusione derivante dal linguaggio non tecnico utilizzato nel settore.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".