Riscatto pensionistico del corso di laurea

Pubblicato il 22 settembre 2017

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro si è occupata del riscatto pensionistico del corso di laurea soffermandosi su:

Specifiche

E’ possibile sostenere l’onere di riscatto di laurea ratealmente, per un massimo di 120 rate mensili distribuite in un totale di 10 anni senza alcun aggravio di interessi e l’onere può anche essere sostenuto anche solo parzialmente, per cui si possono riscattare anche meno anni rispetto a quelli del corso di laurea.

Tuttavia, qualora si chieda il riscatto per l’accredito contributivo ai fini dell’accesso alla pensione, l’onere va sostenuto interamente prima della decorrenza della pensione.

Inoltre, la spesa sostenuta per il riscatto della laurea costituisce un onere fiscalmente deducibile e poiché la deducibilità segue il principio di cassa, l’imponibile fiscale sarà abbattuto della quota di riscatto (se rateizzato) versata all’Ente previdenziale nell’anno di imposta oggetto della dichiarazione.

In caso di riscatto degli anni di laurea versato a favore di un familiare fiscalmente a carico, che non abbia ancora iniziato a lavorare e che non sia ancora iscritto ad una forma obbligatoria di previdenza, il familiare che sostiene materialmente l’onere potrà usufruire della detrazione fiscale pari al 19% sulla propria imposta lorda.

Passaggio al metodo di calcolo retributivo “puro”

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, nel suo approfondimento del 19 settembre 2017 ha, inoltre, evidenziato che, in alcuni casi, il riscatto del corso di laurea potrebbe comportare il passaggio, nella posizione contributiva del soggetto richiedente, al metodo di calcolo pensionistico retributivo.

Ad esempio, grazie all’accredito dei contributi corrispondenti alla durata legale del corso di studi, l’assicurato potrebbe maturare l’anzianità minima di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, che comporterà l’applicazione del metodo retributivo fino al 2011 incluso.

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