L’INPS, con circolare n. 44 del 29 febbraio 2016, ha fornito istruzioni in merito all’abrogazione del regime di alternatività/incumulabilità tra la facoltà di riscatto del corso legale di laurea e la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro.
Infatti, per il D.Lgs. n. 503/92, art. 14, c. 2, le due facoltà di riscatto erano alternative tanto che l’esercizio di una precludeva l’altra a prescindere da entità ed eventuali sovrapposizioni dei periodi riscattati.
La Legge di Stabilità 2016, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, abrogando la vecchia norma ha ammesso la cumulabilità in questione che opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Per cui, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi, è possibile esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente e le istanze di riscatto presentate da tale data potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.
Conclude la circolare INPS n. 44/2016 specificando che le domande presentate prima dell’1.1.2016 e ancora pendenti, dovranno essere definite d’ufficio dalle strutture territoriali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data.
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