Riscatto e ricongiunzione per pensione anticipata/vecchiaia, precedenti all’accesso ai FdS del credito

Pubblicato il 27 dicembre 2017

La circolare INPS n. 188 del 22 dicembre 2017 ricorda che, per il triennio 2017-2019, il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito e il Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, provvedano, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà.

Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai predetti Fondi dai datori di lavoro.

Evidenzia l’Istituto che, tenuto conto delle nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nel triennio 2017-2019 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2019 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2019), le domande di riscatto e/o ricongiunzione potranno essere presentate fino al 30 novembre 2019.

Modalità di pagamento

I corrispondenti oneri di riscatto e/o ricongiunzione devono essere versati dai datori di lavoro in unica soluzione.

Specifica la circolare che, qualora la facoltà di riscatto o ricongiunzione sia esercitata in una delle gestioni dei dipendenti privati, il versamento è effettuato tramite le seguenti modalità:

Al momento è inibita la modalità di pagamento tramite gli Enti convenzionati “Reti Amiche”.

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