Brutta notizia per i contribuenti forfettari iscritti all’assicurazione generale obbligatoria che intendono riscattare gli anni passati sui banchi delle università (cd. “riscatto della laurea”). Per questi ultimi, infatti, il costo sostenuto per il riscatto non può essere dedotto dal reddito imponibile, quindi non è possibile godere della relativa agevolazione fiscale. Unico caso in cui può essere applicato il meccanismo della deducibilità, si ha qualora il soggetto beneficiario, oltre che al reddito derivante dall’attività in regime agevolato, risulti anche titolare di altri redditi soggetti a IRPEF.
La notizia è giunta direttamente dal sottosegretario del Ministero delle Finanze, Alessio Maria Villarosa, durante l’interrogazione in Commissione Finanze della Camera del 25 giugno 2020.
Al fine di agevolare il riscatto dei periodi di studio universitario, il riscatto della laurea è stato oggetto di revisione per effetto dell’art. 20, co. 6 del D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019.
Nello specifico è stato introdotto il co. 5-quater all’art. 2 del D.Lgs n. 184/1997, in base al quale la facoltà di riscatto del periodo universitario, da valutare con il sistema contributivo, è consentita in deroga ai meccanismi di calcolo ordinari. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’art. 1, co. 3, della L. 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.
L’onere di riscatto deve essere quindi determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda (che per quest’anno è pari a 15.878 euro) ed in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (che è pari al 33%).
Da un punto di vista fiscale, in via generale, gli oneri contributivi sostenuti per il riscatto della laurea sono deducibili al 100%. Inoltre, laddove i contributi sono versati a favore degli “inoccupati fiscalmente a carico”, spetta anche una detrazione del 19% dei contributi.
Il problema sorge per i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario, ossia per coloro che scontano l’imposta sostitutiva anziché l’IRPEF. Per questi ultimi, infatti, non è prevista alcuna possibilità di abbattere l’imponibile fiscale, ossia dedurre il costo sostenuto per il riscatto del corso legale di laurea, né tantomeno detrarre l’imposta da versare.
I contribuenti forfettari, quindi, possono dedurre solamente i contributi previdenziali versati in ottemperanza a un obbligo di legge, escludendo di fatto tutti quei contributi versati su base volontaria.
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