Riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia

Pubblicato il 03 marzo 2015 L’INPS, con messaggio n. 1478 del 27 febbraio 2015, ha ricordato che, con circolare n. 26 del 28 febbraio 2008, sono state fornite le istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni che hanno disciplinato l’esercizio della facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all’art. 4, comma 2, Legge n. 53/2000, ai sensi dell’art. 1, commi 789 e 790, Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 31 agosto 2007.

In merito alla gestione delle richieste di riscatto, relative ad aspettative inserite in periodi contributivi oggetto di trasferimento o ricongiunzione definiti, l’Istituto ha precisato che la facoltà di riscatto in questione deve essere esercitata presso la gestione previdenziale in cui è confluita, a seguito di operazioni di ricongiunzione o trasferimenti perfezionate, la contribuzione obbligatoria del periodo nel quale si inserisce quello di aspettativa.

Le relative domande di riscatto saranno quindi trasmesse, per competenza, alla gestione previdenziale presso cui è confluita la contribuzione di riferimento per l'istruttoria, il calcolo dell'onere e gli ulteriori adempimenti.
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