Risarcimento per colpa professionale: il termine prescrizionale decorre dalla concreta lesione

Pubblicato il 24 maggio 2010
E' stata confermata da parte dei giudici di Cassazione – sentenza n. 11591 del 2010 – la sentenza con cui, in sede di gravame, era stata riconosciuta la colpa professionale di un avvocato e, conseguentemente, l'obbligo al risarcimento di quest'ultimo in favore di una cliente, a seguito dell'estinzione di un giudizio per mancata riassunzione. Il legale, infatti, aveva lasciato estinguere, per negligenza, un giudizio e per rimediare, aveva poi riproposto una nuova azione quando, però, il diritto della cliente era già estinto.

Gli eredi dell'avvocato, defunto nelle more del procedimento, ritenevano che l'azione risarcitoria attivata dalla cliente fosse, in realtà, prescritta per decorso del termine dei dieci anni. Per questo si erano rivolti alla Corte di legittimità per la quale, tuttavia, occorreva individuare con esattezza il momento iniziale della decorrenza del termine di prescrizione.

In particolare, la Corte ha così sottolineato che poiché il diritto al risarcimento inizia a decorrere dal momento in cui il diritto diventa effettivamente esercitabile e dal momento in cui il danno è oggettivamente percepibile, nel caso di specie la data della decorrenza del termine di prescrizione andava individuata con quella in cui si era verificata in concreto la lesione, e cioè, quando il Tribunale di primo grado, emettendo sentenza, aveva rigettato la domanda.
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