Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale conseguente al fatto illecito dell’uccisione del congiunto, va riconosciuto quando lo stesso colpisca “soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto dell’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e delle scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare”.
Al di fuori di tale nucleo, affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale è rilevante e determinante il presupposto della convivenza, “quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico”.
E’ quanto sancito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 4253 del 16 marzo 2012, con cui è stato rigettato il ricorso presentato dai nipoti di una donna deceduta in un sinistro stradale avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso loro il riconoscimento del danno non patrimoniale.
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