Ai fini del riparto di giurisdizione relativamente ad una domanda di risarcimento danni di un dipendente nei confronti di una pubblica amministrazione, attinente al periodo di rapporto di lavoro antecedente alla data del primo luglio 1998 (ex art. 69 D.Lgs. n. 165/2001), la giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo se si fa valere la responsabilità contrattuale dell’ente datore di lavoro, mentre appartiene al giudice ordinario, nel caso in cui si tratti di azione che trova titolo in un illecito.
E’ il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile, alle prese con la richiesta di risarcimento di un dipendente nei confronti nell’ente pubblico datore di lavoro, sia per il danno da dequalificazione (per essere stato adibito a mansioni inferiori), sia per quello biologico per l’infarto subito (a detta del ricorrente, provocato da un sovraccarico di lavoro).
Trattasi di due richieste – a detta degli Ermellini – che competono a giudici diversi. La prima (riconoscimento di mansioni superiori, richiesta di pagamento delle differenze retributive e danno da dequalificazione) si colloca nell’ambito del “pubblico impiego contrattualizzato” in quanto i fatti a giudizio sono posteriori alla data di discrimine temporale del 30 giugno 1998. E’ pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
E’ invece devoluta al giudice amministrativo la seconda domanda, ossia il reclamato risarcimento del danno biologico da infarto. Invero, affermano le Sezioni Unite con sentenza n. 28368 del 28 novembre 2017, ai fini dell’individuazione della giurisdizione, occorre aver riguardo al tipo di azione intrapresa che, nella fattispecie, era diretta a far valere – nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, con riferimento ad un fatto accaduto nel 1992, ossia di molto antecedente il 30 giugno 1998 - una responsabilità contrattuale della parte datoriale pubblica, per asserito sovraccarico di mansioni ed incarichi che, a detta del ricorrente, avrebbero causato l’infarto.
Conclusivamente, va dunque accolto il motivo sollevato dal dipendente circa il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle rivendicate mansioni superiori ed alla relativa richiesta di danni. Va invece rigettata l’ulteriore censura riflettente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in ordine al risarcimento per un evento patologico accaduto nel 1992.
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