Risarcimento danni a carico del Comune per l’albero che cade rovinosamente sulla strada
Pubblicato il 07 marzo 2012
La Corte di cassazione, Terza sezione civile, con la
sentenza n. 3253/2012, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano dichiarato il Comune di Ottaviano responsabile del fatale sinistro occorso ad un uomo investito da un grosso platano, marcio ed in via di decomposizione, ubicato sul marciapiede destro della strada, condannandolo, conseguentemente, al risarcimento dei danni subiti dai congiunti della vittima.
Nella specie, il Comune e la Provincia aditi dai parenti della vittima,quali, rispettivamente, addetto alla manutenzione l’uno e proprietario della strada l’altra, si erano vicendevolmente accusati della responsabilità del sinistro; mentre in primo grado era stata dichiarata la responsabilità esclusiva dell’Ente provinciale in secondo grado era il Comune ad essere stato condannato al risarcimento.
Nel testo della decisione viene spiegato come, ai fini dell’individuazione del soggetto proprietario della strada e quindi, nella specie, definitivamente responsabile, l’articolo 2, comma 7 del Decreto legislativo n. 285/92 letteralmente sancisce,
“le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’ interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”.