Risarcimento da provvedimento illegittimo Non serve provare la colpa

Pubblicato il 04 aprile 2017

In sede di risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo di colpa, mentre resta a carico dell’Amministrazione l’onere di dimostrare che si è trattato di un errore da ritenersi “scusabile” secondo valutazione complessiva dell’intera vicenda.

Alla P.a. la prova dell’errore scusabile

In applicazione di detta regola giurisprudenziale, pertanto – che tiene evidentemente conto della strutturale “disparità delle armi fra le parti “nel giudizio intentato da un privato contro la p.a. – al danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo non è dunque richiesto un particolare impegno probatorio per dimostrare la colpa dell’Amministrazione, potendo egli limitarsi ad allegare l’illegittimità dell’atto e dovendosi fare applicazione, ai fini della prova dell’elemento soggettivo, delle regole di comune esperienza e delle presunzione semplice ex art. 2727 c.c.. Spetta a questo punto alla p.a. dimostrare, se del caso, di essere incorsa proprio in quell'errore scusabile che, secondo giurisprudenza consolidata, si verifica in presenza di contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione della norma, formulazione ambigua delle disposizioni da applicarsi, complessità della situazione di fatto, comportamento delle parti del procedimento.

Ora, trasponendo i suddetti principi al caso in esame – ove una società proprietaria di un complesso immobiliare, aveva impugnato la nota con cui l’Ufficio comunale le aveva negato la richiesta agibilità, chiedendo altresì il risarcimento dei danni– la società danneggiata dal provvedimento in questione, poi rivelatosi illegittimo per incompletezza dell’istruttoria, non è tenuta a provare puntualmente la colpa della predetta amministrazione comunale.

E' quanto si legge nella sentenza del Consiglio di Stato, quarta sezione, n. 602 del 13 febbraio 2017. 

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy