Esiste un danno futuro che grava sull’acquirente di un immobile qualora si sia verificata la richiesta di pagamento da parte del creditore ipotecario del venditore fallito e conseguente pignoramento del bene.
Tale situazione pregiudizievole, precisa la sentenza n. 10072 del 2010 della Corte di cassazione, merita di essere tutelata attraverso il risarcimento del danno e non rileva la possibilità che, per qualche ragione, le conseguenze negative poi non accadano.
I giudici hanno quindi affermato la responsabilità solidale del venditore dell’immobile e del notaio verso il terzo acquirente per il danno futuro, avendo il primo taciuto, all’atto della compravendita, l’esistenza di una iscrizione ipotecaria gravante sul bene e il secondo per non aver adempiuto le prescritte visure. Per la configurabilità del danno risarcibile non è necessario che l’acquirente abbia già pagato il creditore ipotecario o che gli abbia rilasciato il bene.
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