Per la Corte di Cassazione, sentenza n. 8604 del 2 maggio 2016, il lavoratore indotto alle dimissioni da colpevole comportamento dell'INPS ha diritto al risarcimento del danno in un importo commisurabile a quello delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella dell'effettivo conseguimento della pensione, in forza del completamento del periodo di contribuzione a tal fine necessario, ottenuto col versamento di contributi volontari, da sommarsi a quelli obbligatori anteriormente accreditati.
Per gli Ermellini, l’INPS risponde del danno causato anche nel caso in cui, sebbene non sia richiesta e rilasciata una vera propria certificazione, le informazioni relative alla posizione di un assicurato siano contenute in un altro documento rilasciato, quale un estratto conto assicurativo.
Inoltre, non vale ad escludere la responsabilità dell’Istituto la circostanza dell’assenza di sottoscrizione dell'estratto conto da parte di funzionario dell’INPS, perché gli estratti contributivi su moduli a stampa rilasciati sono la riproduzione di un documento elettronico e come tali non abbisognano, per spiegare i loro effetti, di alcuna sottoscrizione.
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