Risarcimento a carico del revisore che omette le verifiche

Pubblicato il 18 aprile 2015 Con la sentenza n. 7919 del 17 aprile 2015, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto la domanda presentata da una Spa e volta a far valere la grave negligenza della società incaricata della revisione dei propri bilanci, per non aver rilevato il mancato versamento da parte di un azionista dei decimi relativi a un aumento di capitale deliberato nel 2001.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, respinto le censure mosse dalla società di revisione e volte a prospettare una carenza nella prova del fatto contestato ed ossia delle mancate verifiche contabili da parte della società medesima.

Secondo la Suprema corte, infatti, andava rilevato, in via dirimente, che la mancata verifica di cassa e la riconciliazione dei saldi bancari non era un fatto, positivo, da ritenere non contestato o da provare in via diretta o a mezzo di presunzioni, ma emergeva ex sé, una volta provato l'incarico e risultando pacifici i mancati versamenti.

In particolare, la Corte territoriale aveva specificamente indicato come la ricorrente fosse tenuta alle citate verifiche in forza delle specifiche contrattuali contenute nella lettera d'incarico, tra le quali era espressamente inclusa l'attività di “verifica fisica delle consistenze di cassa e dei titoli in portafoglio”, un controllo, ossia, di sostanza e non di forma.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy