E' vietato il cumulo dei riposi giornalieri “per allattamento” con la pausa pranzo se la presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro è inferiore alle 6 ore. In tal caso, tra l’altro, non si dovrà procedere alla decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice.
Il chiarimento è giunto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 2 del 16 aprile 2019.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato interpellato in materia di diritto alla pausa pranzo e alla conseguente attribuzione del buono pasto, ovvero alla fruizione del servizio mensa, per le lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri “per allattamento”.
In particolare, è stato chiesto se in caso di una presenza nella sede di lavoro pari a 5 ore e 12 minuti, dovuta alla fruizione - da parte della lavoratrice - dei riposi giornalieri, si debba procedere a decurtare i 30 minuti della pausa pranzo, come se avesse effettivamente completato l’intero orario giornaliero.
Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali richiama i relativi dettati normativi:
Le due disposizioni appena richiamate sono state concepite dal legislatore con scopi ben distinti:
Alla luce dell’analisi coordinata delle predette disposizioni normative, il Ministero del Lavoro ritiene che si possa escludere il diritto alla pausa pranzo, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003, qualora la presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro sia pari a 5 ore e 12 minuti.
Conseguentemente, non si dovrà procedere alla decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice.
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