Riportare l'intervista contenente frasi ingiuriose non è reato se c'è interesse pubblico

Pubblicato il 09 agosto 2010 In tema di reato di diffamazione da parte dei giornalisti il Tribunale di Piacenza, con sentenza 1° luglio 2010, n. 481, conferma i principi fissati dalla Corte di cassazione con pronuncia n. 31740 del 2001 secondo la quale il giornalista imparziale è giustificato e non risponde del reato di diffamazione quando, pur riportando frasi offensive rivolte a terzi, pubblica un'intervista che per la materia e la qualità dei soggetti coinvolti assume un interesse pubblico all'informazione.

Stante la presenza “di evento di pubblico interesse” a connotazione dell'intervista, non è possibile effettuare alcuna censura, in essa ravvisando una “grave limitazione alla libertà di stampa” e la compressione del “diritto-dovere di informare l’opinione pubblica”. La sentenza enuclea altre due condizioni, oltre all'interesse pubblica della notizia, che devono sussistere per poter far valere la scriminante del giornalista: la verità della notizia e la continenza della forma.
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