La divisione orizzontale in due parti di un appartamento esistente in un condominio ha effetto sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei valori delle unità immobiliari?
La Corte di cassazione ha risposto a questo quesito, escludendo che, in detta ipotesi, si possa affermare un’automatica incidenza dell’opera sulle tabelle millesimali.
Con sentenza n. 15109 del 3 giugno 2019, la Seconda sezione civile ha precisato che, nei casi di frazionamento orizzontale dell’unità immobiliare in condominio, grava sull’assemblea condominiale l’onere di provvedere alla ripartizione delle spese tra le due nuove parti create ed i rispettivi titolari.
Nel fare ciò, i valori proporzionali espressi in millesimi devono essere determinati sulla base dei criteri sanciti dalla legge.
Nella decisione, i giudici di legittimità hanno, altresì, precisato come, in materia di condominio, non trovi applicazione il principio dell’apparenza del diritto.
Ne discende che le spese gravano esclusivamente sul proprietario effettivo dell’unità immobiliare e l’amministratore è tenuto ad aggiornare i propri dati alla realtà della composizione dell’edificio, ai fini del riparto, consultando eventualmente i registri immobiliari.
La Corte, nel caso sottoposto al suo esame, ha accolto le ragioni di alcuni condomini oppostisi ad una delibera dell'assemblea condominiale di ripartizione delle spese e attribuzione di valori millesimali ad un’unità immobiliare non più esistente, in quanto frazionata in due distinti appartamenti.
I giudici di merito avevano respinto l’opposizione ritenendo che la ripartizione delle spese fosse stata correttamente effettuata sulla base delle tabelle millesimali esistenti, modificabili solo con delibera assembleare o per provvedimento giudiziale, che avrebbe richiesto - a loro dire - la proposizione di apposita domanda nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.
Da qui il ricorso dei nuovi condomini.
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