Rinunzia della propria quota per il vantaggio degli altri come donazione indiretta

Pubblicato il 25 marzo 2015 Secondo la Corte di cassazione - sentenza n. 3819 del 25 febbraio 2015 - la rinunzia di una quota di bene in comproprietà fatta in modo da avvantaggiare in via riflessa tutti gli altri comproprietari, costituisce una “donazione indiretta”.

Per la Suprema corte, in particolare, si tratterebbe di una rinunzia abdicativa alla quota di comproprietà, in cui l'acquisto del vantaggio accrescitivo da parte degli altri comunisti si verifica solo “in modo indiretto” con l'eliminazione dello stato di compressione in cui l'interesse degli altri contitolari si trovava a causa dell'appartenenza del diritto in comunione anche ad un altro soggetto.

In questo caso, poiché per la realizzazione del fine di liberalità viene utilizzato il negozio di rinunzia alla quota da parte del comunista, diverso dal contratto di donazione diretta, non è necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per quest'ultimo.

Proprietà e diritti reali rinunziabili

Si rammenta, sul tema, lo studio del Notariato n. 216-2014/C del 21 marzo 2014, dal titolo “La rinunzia alla proprietà e ai diritti reali di godimento”, dove viene, in particolare, riconosciuta la generale rinunziabilità, salvi espressi divieti di legge, dei diritti reali ed in particolare del diritto di proprietà.

Secondo lo studio, la rinunzia abdicativa costituisce un negozio unilaterale non recettizio, che non richiede accettazione né deve essere portato a conoscenza di terzi; il medesimo negozio sarebbe diretto unicamente alla dismissione del diritto soggettivo mentre eventuali conseguenze per i terzi costituirebbero esclusivamente effetti riflessi e ordinamentali.
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