E’ facoltà del coerede quella di rinunciare al diritto di prelazione che gli riconosce l’articolo 732 del Codice civile e questo non solo con riferimento a una specifica proposta, in concreto notificatagli, che contenga tutti gli estremi dell’alienazione della quota e in particolare del prezzo.
Egli può anche rinunciare preventivamente con riguardo ad un’alienazione progettata genericamente, giacché tale diritto si acquista insieme con la qualità ereditaria e, quindi, preesiste alla denuntiatio, la cui previsione normativa costituisce conferma della sua anteriorità.
In realtà, solo la rinuncia preventiva è “tipica” in quanto l’altra, essendo manifestata dopo la notifica della proposta, si risolve piuttosto nel mancato esercizio del diritto di prelazione.
E’ questo l’orientamento giurisprudenziale ricordato dalla Cassazione, Seconda sezione civile, nel testo della sentenza n. 16314 depositata il 4 agosto 2016.
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