Rinnovo della concessione? Precedente concessionario sullo stesso piano degli altri partecipanti
Pubblicato il 05 dicembre 2011
Secondo i giudici del Consiglio di stato –
sentenza n. 6132 del 21 novembre 2011 - il concessionario di un bene demaniale non può vantare – salvo se non diversamente disposto nell’atto concessorio- alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto; ne consegue che il relativo diniego, qualora esplicitato nei limiti ordinari della ragionevolezza e della logicità dell'agire amministrativo, non necessiti di ulteriore motivazione, né implichi alcun
“diritto d'insistenza” allorché la Amministrazione intenda procedere ad un nuovo sistema d'affidamento mediante gara pubblica o comunque procedura comparativa.
In definitiva – si legge nel testo della decisione - in sede di rinnovo di una concessione, il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di altro soggetto richiedente lo stesso titolo “
con possibilità di indizione di una gara al riguardo senza necessità di particolare motivazione con riferimento alla richiesta di rinnovo”.