Il rinnovo della concessione edilizia implica il rilascio di un nuovo ed autonomo titolo, subordinato ad una nuova ed autonoma verifica dei presupposti richiesti dalle norme urbanistiche vigenti al momento del rilascio; salvo, ovviamente, che le opere ancora da eseguire rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (ipotesi nella specie non ricorrente).
Il rinnovo della concessione presuppone, infatti, la sopravvenuta inefficacia dell’originario titolo abilitativo, verificatasi ex se in via diretta con l’infruttuoso decorso del termine prefissato; con la conseguenza che l’eventuale dichiarazione di decadenza ha natura vincolata, meramente ricognitiva del venir meno degli effetti del titolo per inerzia del titolare, ed ha decorrenza ex tunc.
E’ quanto si legge nella sentenza n. 3283 del 5 luglio 2017, con cui il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso di un soggetto avverso il diniego di rinnovo di concessione edilizia da parte dell’Amministrazione comunale (a seguito di entrata in vigore del nuovo Piano Urbanistico Comunale). Ricorso diretto, si legge nella sentenza, a sollecitare una valutazione da parte dell’Amministrazione medesima, circa la compatibilità dello stato dei lavori – effettuati in base al precedente ed ormai esaurito titolo edilizio e non completati nei termini - rispetto alle norme urbanistiche sopravvenute.
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