Rinegoziazione dei mutui a tasso variabile: detraibili gli interessi del conto accessorio
Pubblicato il 13 aprile 2011
Con la risoluzione n.
43/E, del 12 aprile 2011, l’agenzia delle Entrate affronta il tema della rinegoziabilità dei mutui a tasso variabile in mutui a rata fissa e durata variabile e, nello specifico, risponde ad una richiesta di chiarimento giunta dall’ABI circa il trattamento fiscale degli interessi passivi che maturano sul conto accessorio. Sul “
conto di finanziamento accessorio” viene accantonata la differenza tra la rata dovuta in base al piano di ammortamento iniziale stabilito con la banca e quella derivante dalla rinegoziazione.
Tale conto costituisce per il cliente un debito nei confronti dell’istituto di credito: infatti, alla data di scadenza originaria del mutuo la cifra qui risultante deve essere rimborsata dal cliente con rate costanti, pari a quella definita in sede di rinegoziazione. Dunque, con la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati anteriormente al 29 maggio 2008 per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale (convenzione ABI e ministero dell’Economia del 18 giugno 2008), per il cliente non si produrrà un nuovo piano di ammortamento del mutuo originario, ma solo un prolungamento della durata originaria del mutuo.
Inoltre, fino al momento del rimborso delle rate, il conto accessorio produce interessi, capitalizzabili annualmente, al tasso annuo più favorevole per il cliente tra quello che si ottiene tenendo conto del tasso di interesse fisso a dieci anni (Irs), maggiorato di uno spread massimo di 0,50 punti percentuali, e quello previsto dal contratto, come calcolati alla data di rinegoziazione.
La domanda giunta all’Amministrazione finanziaria è se tali interessi maturati sul conto accessorio siano detraibili. L’agenzia delle Entrate, con il documento di prassi, osserva che il conto accessorio risulta parallelo al contratto di mutuo originario, essendo finalizzato al raggiungimento dello stesso obiettivo. Pertanto, gli interessi passivi pagati sul conto accessorio risultano detraibili nella stessa maniera e misura di quelli pagati sul mutuo originario. La misura della detraibilità dall’Irpef degli interessi maturati sul conto accessorio è pari al 19%e nel limite dell’importo di euro 4.000 previsto dalla legge.