Rimborso spese ai dipendenti in smart-working e reddito imponibile

Pubblicato il 12 maggio 2021

Chiarimento delle Entrate sul trattamento fiscale per rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti in smart-working. Ne parla la risposta n. 328 dell'11 maggio 2021.

Per beneficiare dell’esenzione ai fini fiscali il rimborso delle spese sostenute dai lavoratori per rendere la prestazione lavorativa con modalità agile (telefono, connessione ad internet, energia elettrica, etc.) deve essere determinato adottato un criterio analitico che permetta di determinare per ciascuna tipologia di spesa la quota dei costi risparmiati dal datore di lavoro che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente, in maniera tale da poter considerare la quota di costi rimborsati a tutti i dipendenti riferibile a consumi sostenuti nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

Come noto, ai sensi dell’art. 51, comma 1, TUIR, secondo cui costituiscono redditi da lavoro dipendente “tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”, viene sancito il c.d. principio di onnicomprensività della retribuzione di lavoro dipendente, sia con riferimento agli emolumenti in denaro, che ai servizi, beni ed opere offerte dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

In linea con quanto già fissato nella Circolare 23 dicembre 1997, n. 326, i rimborsi possono essere esclusi dalla determinazione della base imponibile qualora le predette spese anticipate dal dipendente siano riferibili all’acquisto di beni strumentali di piccolo valore (carta per la stampante, pile, etc.), ovvero, come chiarito dalla successiva risoluzione 9 settembre 2003, n. 178/E, agli indennizzi ricevuti a mero titolo di integrazione patrimoniale. In tal senso, in analogia con quanto precisato nella risoluzione 7 dicembre 2007, n. 357/E, i costi sostenuti per il collegamento alle risorse informatiche messe a disposizione dal datore di lavoro per poter espletare l’attività lavorativa può essere oggetto di specifico rimborso.

Nel caso di prestazione lavorativa svolta in smart working, il rimborso delle spese potrà beneficiare dell’esenzione fiscale solo nel caso in cui siano individuati sulla base di elementi oggettivi e documentabili gli effettivi costi sostenuti per rendere la predetta prestazione, non potendo essere ammessi criteri di determinazione forfetaria.

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