Secondo la Cassazione - sentenza 9142 del 3.5.2005 - essendo perentorio il termine per presentare l'istanza di rimborso Iva da parte dei soggetti senza stabile organizzazione in Italia, non esistono rimedi alternativi o concorrenti alla tutela giudiziale azionabile dal contribuente innanzi al giudice tributario se l'istanza è stata presentata entro il termine di decadenza; al contrario, il decorso del termine di legge comporta che il contribuente non possa esperire un'azione giudiziale davanti al giudice tributario o ordinario per il recupero del tributo corrisposto in misura eccedente.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".