Rimborso Iva entro due anni

Pubblicato il 29 dicembre 2016

Nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente versato l’imposta non dovuta (nella specie, Iva), il termine entro il quale avanzare richiesta di rimborso è quello biennale ex D.Lgs. n. 546/1992, comma 2. Esso decorre dal momento in cui è stato effettuato il versamento, in quanto l’errore in cui il contribuente è incorso, legittima l’immediato esercizio del diritto al rimborso.

Decorrenza da pagamento Non da dichiarazione

Detto termine non potrebbe viceversa decorrere dalla data ultima prevista per la dichiarazione ai fini della detrazione, poiché detrazione e rimborso di imposta sono manifestazioni alternative del medesimo diritto, ancorché non subordinate agli stessi presupposti.

E’ tutto quanto previsto dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, rigettando il ricorso di una società contribuente, avverso il diniego, da parte dell’Agenzia dell’Entrate, della domanda di rimborso Iva erroneamente versata riguardo ad operazioni di importazione.

Orbene, alla luce di quanto sopra detto – conclude la Corte con ordinanza n. 27221 del 28 dicembre 2016 – deve ritenersi che il termine biennale di decadenza per il rimborso dell’Iva assolta per le predette operazioni commerciali, poste in essere, nel caso de quo, nell'anno 2005, decorresse dalla data del pagamento, con conseguente decadenza al momento della presentazione dell’istanza di rimborso (solo nel 2010). 

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