Rimborso credito Iva. La domanda deve essere conforme al modello legale
Pubblicato il 20 settembre 2011
Con la soppressione del quadro "VR" e l'inserimento della richiesta di rimborso Iva all'interno della dichiarazione annuale, la Corte di Cassazione è tornata sull’argomento, già trattato lo scorso maggio con la sentenza n.10428 del 12/5/2011, per ribaltare quest’ultima pronuncia e porre un punto definitivo alla questione, che finora ha suscitato non pochi interventi dinanzi alle Commissioni tributarie.
Così, con la sentenza n.
18920, depositata il 16/9/2011, i giudici di legittimità hanno analizzato il ricorso presentato da un contribuente che, in credito d'Iva, aveva cessato l'attività nel 1999 e non aveva richiesto il rimborso con il modello "VR" dello stesso anno, ma lo aveva ricevuto solo nel 2003, con apposita istanza all'ufficio dell'agenzia delle Entrate. L’ufficio, dal canto suo, aveva respinto la domanda sul presupposto dell'intervenuta decadenza del termine di due anni previsto dall'art. 21 del Dlgs n. 546/92. Di qui, il ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte, accogliendo la richiesta delle Entrate, ha specificato che affinchè la domanda di rimborso del credito Iva riferita al 1999 possa essere considerata valida, deve essere presentata esclusivamente mediante l'apposito modello "VR". Infatti, solo una domanda di rimborso "
conforme al modello legale" , previsto dal Dm 29 dicembre 2000 è valida. In caso contrario, si dovrà applicare la norma generale di chiusura, a garanzia dell'Amministrazione finanziaria, che impone il termine di decadenza di due anni.
Dunque, secondo la sentenza in oggetto, non è possibile prescindere dal modello "VR" e la presentazione di una domanda di rimborso sostanzialmente conforme al modello legale costituisce un vero e proprio onere a carico del soggetto Iva. Al contrario, una domanda formulata in modo difforme non è idonea, a prescindere dalla condizione legittimante, ad integrare un valido esercizio del corrispondente diritto, così esulando dall'articolo 30 del Dpr 633/72.