Rimborsi Iva, verifica patrimoniale per la sostitutiva sui dati dell’ultimo bilancio chiuso

Pubblicato il 02 gennaio 2015 La circolare n. 32 del 30 dicembre 2014 dell’Agenzia delle Entrate, nel fornire alcuni importanti chiarimenti sulle nuove regole per i rimborsi Iva introdotte dal Decreto Semplificazioni fiscali, specifica quelli che sono i tempi per la verifica dei dati di bilancio da presentare con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che deve essere resa dai contribuenti, in aggiunta al visto di conformità o alla sottoscrizione del revisore, sulla dichiarazione annuale oppure sull’istanza trimestrale, per beneficiare dell’esonero della garanzia in caso di rimborsi Iva superiori a 15mila euro.

Tempi stretti per la verifica dei dati di bilancio

Dopo aver ricordato che la norma prevede che la dichiarazione sostitutiva deve certificare la solidità patrimoniale, la continuità dell’attività e la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali, l’Agenzia delle Entrate specifica che il confronto, ai fini della verifica patrimoniale, deve essere effettuato sui dati contabili dell’ultimo periodo d’imposta chiuso prima della presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale e non sui dati dell’ultimo bilancio approvato, come si usava fare per le attestazioni dei contribuenti virtuosi.

Di qui, la conclusione che il bilancio dovrà essere chiuso tempestivamente per poter avere a disposizione i dati esatti su cui fondare la dichiarazione sostitutiva, che nel coso dovesse risultare falsa oppure mendace andrebbe a configurare una fattispecie penalmente rilevante.

Come spiegato nelle istruzioni della bozza del modello di dichiarazione Iva 2015, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovrà essere resa nell’apposito quadro del modello e nel rigo VX4 vi è spazio per l’attestazione delle condizioni patrimoniali, dei versamenti contributivi e delle condizioni di operatività. Tali attestazioni sono rese da parte del contribuente, che deve fornire copia del documento di identità.

È obbligo di chi richiede il rimborso conservare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio anche se la stessa è resa direttamente all’interno della dichiarazione Iva.
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