Rimborsi Iva, nuovi modelli di fidejussione bancaria o assicurativa

Pubblicato il 27 giugno 2015

Con il provvedimento n. 87349 del 26 giugno 2015, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di polizza fideiussoria/contratto di fideiussione bancaria da prestare a garanzia dei rimborsi Iva ai sensi dell’art. 38-bis del Dpr n. 633/72, in sostituzione di quello approvato nel 2004, oltre al nuovo modello per la costituzione della cauzione mediante deposito in titoli pubblici, in alternativa alla fideiussione, in sostituzione del precedente modello approvato il 30 dicembre 2014.

Il modello per il rilascio della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ai fini del rimborso Iva e per i crediti vantati dall’Amministrazione finanziaria relativamente ad annualità precedenti, accertati o richiesti nel periodo di efficacia della garanzia è quello che deve essere utilizzato dal contribuente nel caso in cui le richieste di eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto superano l’importo di 15mila euro e necessitano della prestazione di garanzia.

Le modifiche introdotte dall'Agenzia rispecchiano le novità in materia di rimborsi Iva introdotte dal decreto sulle Semplificazioni fiscali (Dlgs 175/2014), finalizzate a ridurre non solo i tempi, ma anche i costi per l'esecuzione dei suddetti rimborsi.

Si ricorda, infatti, che il Dlgs 175/2014 ha riscritto l'articolo 38-bis del Dpr 633/72, cancellando l’obbligo generalizzato della garanzia per l’ottenimento dei rimborsi annuali e trimestrali, per dar luogo ad una procedura di erogazione dei rimborsi più veloce e semplificata.

Infatti ora, il periodo presunto per il calcolo degli interessi da garantire in relazione al ritardo nell’esecuzione del rimborso, viene ridotto da 120 a 60 giorni.

Di conseguenza per i rimborsi in procedura ordinaria/semplificata (chiesti all'Agenzia delle Entrate o all'agente della riscossione), non si tiene più conto degli interessi per ritardata erogazione del rimborso, ossia essi non vanno considerati nell’importo da garantire per il periodo di durata della polizza o fidejussione bancaria.

I nuovi modelli per fidejussioni e depositi vincolati sono utilizzabili dal giorno di pubblicazione del provvedimento agenziale, anche se fino al 31 dicembre 2015 si potranno utilizzare ancora quelli già esistenti.

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