Rimborsi Iva alla filiale

Pubblicato il 31 marzo 2008 La sentenza della corte di Cassazione numero 6310, emessa il 10 marzo 2008, attraverso il rigetto del ricorso di una società non residente indica la corretta lettura degli articoli 17 e 18 del decreto presidenziale 633 del 1972, che identificano nel cedente (prestatore del servizio) il legittimato ad esigere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente corrisposta. Riguardo al caso trattato, i giudici di legittimità concludono che ove la società non residente costituisca in Italia una branch che fattura alla casa madre servizi con applicazione del tributo, la filiale sarà l’unica legittimata alla richiesta del rimborso dell’Iva ingiustamente versata. Non la società residente.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione e tirocini sociali: cosa fare per evitare la sospensione dell'indennità

04/10/2024

CCNL Assicurazioni - Agenzie generali Italia spa Anagina - Stesura del 10/7/2024

04/10/2024

Assicurazioni Agenzie generali Anagina. Rinnovo

04/10/2024

Programma nazionale giovani, donne e lavoro: on line il nuovo sito

04/10/2024

CCNL Pelli e cuoio artigianato Unilavoro - Accordo integrativo del 26/7/2024

04/10/2024

Corte costituzionale su confisca edilizia: diritto di ipoteca salvo

04/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy