Rimborsi con rettifiche a favore del contribuente
Pubblicato il 06 ottobre 2008
Dalla pronuncia
40-2/08, della Ctp Sondrio, l’importante principio pro contribuente che quella fiscale ha natura di dichiarazione di scienza, non di atto negoziale o dispositivo, dato che “non costituisce il titolo dell’obbligazione tributaria, ma integra un momento dell’iter procedimentale inteso all’accertamento di tale obbligazione”. Negare, come nel caso di specie ha fatto il Fisco verso un professionista, l’emendabilità della dichiarazione sarebbe in contrasto coi principi costituzionali della capacità contributiva e di oggettiva correttezza dell’azione amministrativa. Lo Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), le cui disposizioni sono principi generali dell’ordinamento, ed una sentenza di Cassazione citata dalla Commissione, la n. 9407/05, avvisano come i rapporti tra amministrazione e contribuente debbano basarsi su principi di cooperazione, buona fede e collaborazione e che “qualsiasi dubbio interpretativo o applicativo su significato e portata di qualsiasi disposizione tributaria, che attenga ad ambiti materiali disciplinati dalla legge 212/00, deve essere risolto dall’interprete nel senso conforme ai principi dello statuto del contribuente”.