Rimborsi assicurativi senza procedure formali

Pubblicato il 13 settembre 2010 Le compagnie assicurative sono tenute al rimborso delle spese mediche sostenute all'estero dal contraente in base alla semplice comunicazione scritta del verificarsi dell'evento coperto dalla polizza.

In questo senso si è espressa la sentenza n. 18709 del 2010 della Corte di cassazione ribaltando la pronuncia della Corte d'appello secondo cui la lettera inviata dalla donna, contenente l'indicazione dei fatti avvenuti ma non la volontà di esercitare il diritto al risarcimento, non costituisce messa in mora dell'assicurazione. Diversamente i giudici di legittimità hanno sostenuto che “in tema di polizza assicurativa per malattia e infortuni, l'atto scritto con cui l'assicurato denuncia all'assicurazione il verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia è idoneo a esprimere la volontà di esercitare i diritti previsti nel contratto”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rider: inquadramento contrattuale. I chiarimenti del Ministero

22/04/2025

Contributi Inps, aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

22/04/2025

Lavoratori intermittenti: nuove regole per computo e denuncia Uniemens

22/04/2025

CNDCEC: novità della riforma della riscossione 2025 e riapertura rottamazione quater

22/04/2025

Affitti brevi: poteri limitati dei Comuni

22/04/2025

Cassazione: le ferie sospendono il comporto solo se chieste in malattia

22/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy