La legge n. 464/1972, dedicata ai lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale straordinaria (Cigs), prevede la possibilità per le aziende di richiedere alla Cigs il rimborso del Tfr, limitatamente alla quota maturata nel periodo di copertura della misura di sostegno al reddito straordinaria stessa.
Con il messaggio n. 23953/09, l’Istituto previdenziale specifica che il ricorso alla cassa integrazione in deroga non pregiudica - come sostenuto in precedenza - la possibilità per il datore di recuperare il Tfr a carico dell’Inps per i lavoratori licenziati, al termine del periodo coperto da integrazione salariale. L’unico Tfr rimborsabile è il maturato durante l’intervento di Cassa integrazione non in deroga.
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