Rimanenze di magazzino tessile e moda, presentazione della comunicazione

Pubblicato il 29 ottobre 2021

Dopo che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento dell’11 ottobre 2021, ha definito le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (ex articolo 48-bis del Dl n. 34/2020), nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa, lo stesso è nuovamente intervenuto per stabilire i termini per l’invio della comunicazione.

Il tutto è avvenuto – come anticipato al punto 3.3 del documento di prassi dell’11 ottobre scorso – con il nuovo provvedimento agenziale del 28 ottobre 2021.

Al punto 3.3. del provvedimento n. 262282/2021 era specificato che il nuovo documento doveva essere emanato una volta intervenuta l’autorizzazione della misura di aiuto da parte della Commissione Europea.

Tuttavia, visto il ristretto lasso temporale a disposizione dei beneficiari per l’utilizzo del credito, che deve essere fruito entro e non oltre il periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, l’Agenzia ha deciso di anticipare la sua adozione e definire i termini di presentazione della comunicazione.

Così, con il nuovo documento di prassi n. 0293378/2021 del 28 ottobre è stato stabilito che la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori deve essere inviata:

Specifica, comunque, l’Agenzia che la fruizione del credito d’imposta è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea.

Di conseguenza, anche il provvedimento agenziale che renderà nota la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili, sarà pubblicato solo a seguito di tale autorizzazione.

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