Rimane il carattere non vincolante delle risposte agli interpelli disapplicativi
Pubblicato il 08 ottobre 2010
Tra i molteplici chiarimenti sulle Cfc, contenuti nella circolare 51/E/2010, trova spazio anche quello che indica come obbligatoria la presentazione preventiva dell’istanza di disapplicazione della norma antielusiva anche se sussistono condizioni esimenti già controllate dall’Agenzia. Pertanto, anche se il contribuente ha ottenuto il sì dell’Agenzia alla disapplicazione e nell’anno successivo entri nuovamente nell’ambito del comma 5-bis dell’articolo 167 del Tuir, dovrà presentare ancora l’istanza. Questo in considerazione degli orientamenti comunitari, che dettano che la valutazione dell’artificiosità della costruzione estera deve essere valutata caso per caso in base ad “elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi”.
Tuttavia permane, specifica la circolare in oggetto, il principio che il parere reso dall’Agenzia delle entrate non è vincolante per il contribuente, che resta libero di decidere se uniformarsi o meno alla risposta ottenuta. Ciò significa che, nel caso in cui l’istante decida di non uniformarsi, resta per lui impregiudicata la possibilità di dimostrare anche successivamente ed anche in sede di contenzioso la sussistenza delle condizioni che consentono la disapplicazione della CFC rule.