Riforma magistratura onoraria: un nuovo inizio secondo il Guardasigilli
Pubblicato il 22 maggio 2019
Un nuovo inizio per una categoria “importantissima del servizio giustizia”.
E’ così che il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, definisce il provvedimento per la riforma della magistratura onoraria messo a punto recependo l’esito dei lavori del Tavolo tecnico istituito per migliorare le condizioni della categoria e che stato, da ultimo, approvato dal Consiglio dei ministri del 20 maggio, prima di passare al vaglio del Parlamento.
La magistratura onoraria – ha continuato il ministro della Giustizia – “rappresenta una componente importante del sistema, garantendo un contributo significativo al concreto funzionamento del servizio ai cittadini”.
Le misure del disegno di legge
Gli interventi contenuti nel disegno di legge prevedono:
- la ridefinizione del regime delle incompatibilità dei magistrati onorari, con l’obiettivo di restringerne la portata in relazione ai casi di rapporti di parentela, affinità e coniugio tra magistrato onorario e il “familiare” esercente la professione forense;
- la parziale estensione ai magistrati onorari della disciplina di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992, consentendo, ossia, l’assegnazione ad altra sede per assistere un familiare con disabilità;
- la modifica delle modalità di pagamento delle indennità dei magistrati onorari, stabilendo una cadenza bimestrale al posto di quella trimestrale.
- la definizione di un trattamento fiscale e previdenziale di maggior favore in relazione ai redditi percepiti dai magistrati onorari.
Magistrati onorari in servizio, fino a 68 anni
Per quanto riguarda i magistrati onorari in servizio e la disciplina transitoria loro applicabile si prevede:
- la possibilità di rimanere in servizio sino alla cessazione dell’incarico, fissata al compimento del 68° anno di età, restando peraltro fermo il meccanismo della conferma quadriennale;
- una radicale modifica della disciplina su relative funzioni e compiti (la disciplina sull’assegnazione della trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali viene estesa a tutta la durata dell’incarico, sino alla cessazione);
- il mantenimento, sul versante del trattamento economico, del regime a “cottimo” per la liquidazione delle indennità spettanti ai magistrati onorari in servizio, senza un limite, né minimo né massimo, agli impegni settimanali, fermo restando quanto previsto, in materia, dalle circolari del Consiglio superiore della magistratura;
- il mantenimento della possibilità di esercitare l’opzione per l’indennità corrisposta in misura fissa.