Riforma Lavoro 2014. Contratto a termine senza rischio di assunzione
Pubblicato il 26 maggio 2014
Il D.L. n.
34 del 20 marzo 2014, convertito dalla Legge n.
78 del 16 maggio 2014, ha sdoganato il contratto a termine prevedendo che lo stesso possa essere stipulato senza causale per 36 mesi (consulta anche l’articolo di Edicola:
“Forum Lavoro 2014: contratto a termine senza co.co.pro.”).
Tuttavia è stato fissato un
limite ai contratti a tempo determinato stipulabili dalle aziende, pari al
20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Posto che i datori di lavoro che occupano
fino a cinque dipendenti potranno sempre stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato, per la generalità delle aziende il superamento del limite legale non comporterà la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, ma solo l’applicazione di una
sanzione amministrativa:
- pari al
20% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se si supera di una sola unità il limite fissato dalla legge;
- pari al
50% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale é superiore a uno.