Riforma giustizia: reati economici e misure contro i patrimoni illeciti
Pubblicato il 03 settembre 2014
Il testo del Disegno di legge contenente
misure finalizzate al contrasto della criminalità organizzata e dei patrimoni illeciti varato, il 29 agosto 2014, dal Consiglio dei ministri, introduce rilevanti modifiche al codice penale, di procedura penale, al codice civile e altri testi, intervenendo anche in materia di reati societari.
Falso in bilancio come delitto procedibile d'ufficio
Tra le novità di maggiore rilievo si segnala il ritorno del
reato di falso in bilancio, fattispecie che dal 2002 era trattata come semplice contravvenzione. Il reato riguarda sia l'ambito delle
società quotate che quello delle
non quotate, e relativamente allo stesso
non sono previste soglie di punibilità.
La
procedibilità diventa d'ufficio ad eccezione del caso delle
imprese di piccole dimensioni, sottratte alla dichiarazione di fallimento, per le quali è previsto un regime di
procedibilità a querela.
La pena prevista è quella della
reclusione da due a sei anni in caso di
società non quotate e da
tre a otto anni per le
società quotate.
Autoriciclaggio, nuovo articolo 648-bis del Codice penale
Ai sensi delle nuove norme verrà punita anche la fattispecie dell'
autoriciclaggio, che si configura quando
chi ha commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità
per finalità imprenditoriali o finanziarie.
La pena verrà
aumentata per chi svolge attività finanziarie o professionali, per gli amministratori, i sindaci e i liquidatori di società, mentre subirà una
diminuzione se il denaro o i beni utilizzati provengono da delitti puniti con reclusione per un massimo di 5 anni.
Punito anche l'impiego di somme che siano il
provento di un'evasione fiscale.
Concussione anche per l'incaricato di pubblico servizio
Altra novità contenuta nel provvedimento introduce la punibilità per concussione non solo dei pubblici ufficiali ma
anche degli incaricati di pubblico servizio.
Confisca sempre più “allargata”
Tra le ulteriori misure, si segnala l'
ampliamento del novero dei delitti per i quali la legge consente il sequestro e la confisca cosiddetta “
allargata”, il rafforzamento del
sequestro e della confisca di prevenzione per equivalente anche nei confronti di terzi, eredi ed aventi causa, e l'introduzione di norme per l'
amministrazione e il controllo giudiziario di attività economiche e di aziende.
Previsto anche uno smaltimento delle procedure per la
gestione delle aziende confiscate alla criminalità organizzata.
In allegato il testo della bozza della
Relazione illustrativa al Disegno di legge.