Riforma forense solo a mezzo di legge ordinaria

Pubblicato il 15 maggio 2012 Il presidente emerito della Corte costituzionale, Piero Alberto Capotosti, interrogato dal Cnf sull’applicabilità nei confronti dell'avvocatura dell’articolo 3, comma 5, lettera f del Decreto legge n.138/2011, che stabilisce, con norma generale, la delegificazione anche per disciplinare la distinzione tra funzioni amministrative e disciplinari, ha fornito un parere pro veritate in cui viene evidenziata l’illegittimità ed incostituzionalità della predisposizione di un regolamento ministeriale per la riforma degli ordinamenti professionali. Per intervenire a riformare l’ordinamento forense, dunque, occorre procedere esclusivamente con una legge ordinaria.

Ai sensi dell’articolo 108 della Costituzione, infatti, è operativa la riserva di legge che impedisce al legislatore di trasferire la competenza normativa in materia disciplinare alla fonte regolamentare del Governo.

Il parere è stato illustrato dal Cnf nel corso di un incontro del 12 maggio, svoltosi a Roma con gli Ordini forensi, le Unioni, la Cassa e le Associazioni, e le componenti dell'avvocatura.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy