Riforma forense solo a mezzo di legge ordinaria
Pubblicato il 15 maggio 2012
Il presidente emerito della Corte costituzionale, Piero Alberto Capotosti, interrogato dal Cnf sull’applicabilità nei confronti dell'avvocatura dell’articolo 3, comma 5, lettera f del Decreto legge n.138/2011, che stabilisce, con norma generale, la delegificazione anche per disciplinare la distinzione tra funzioni amministrative e disciplinari, ha fornito un parere
pro veritate in cui viene evidenziata l’illegittimità ed incostituzionalità della predisposizione di un regolamento ministeriale per la riforma degli ordinamenti professionali. Per intervenire a riformare l’ordinamento forense, dunque, occorre procedere esclusivamente con una legge ordinaria.
Ai sensi dell’articolo 108 della Costituzione, infatti, è operativa la riserva di legge che impedisce al legislatore di trasferire la competenza normativa in materia disciplinare alla fonte regolamentare del Governo.
Il parere è stato illustrato dal Cnf nel corso di un incontro del 12 maggio, svoltosi a Roma con gli Ordini forensi, le Unioni, la Cassa e le Associazioni, e le componenti dell'avvocatura.