Riforma forense alla Camera. Preventivo solo se richiesto
Pubblicato il 10 ottobre 2012
Prosegue, presso l’aula della Camera, l’esame del testo contenente la nuova disciplina dell'ordinamento forense e, contestualmente, delle relative proposte emendative messe a punto dal Governo. Nel dettaglio, sono stati esaminati, nella seduta del 9 ottobre, i primi 16 articoli del testo.
Con riferimento all’articolo 13 relativo al conferimento dell'incarico al legale e alle tariffe professionali, si segnala la bocciatura dell’emendamento soppressivo appositamente messo a punto dall’Esecutivo. Allo stato, dunque, gli avvocati saranno tenuti alla redazione del preventivo solo su apposita richiesta del cliente; inoltre, gli stessi potranno utilizzare i parametri come criterio orientativo nei rapporti con il cliente mentre il Consiglio nazionale forense avrà la facoltà di esprimere pareri sulla congruità del compenso medesimo. Al Consiglio dell'ordine, la facoltà di tentare una conciliazione in caso di controversia con il cliente.
Tra le altre misure approvate si segnala la riserva di consulenza legale stragiudiziale, purché si tratti di materie connesse all'attività giurisdizionale e che la stessa venga esercitata in maniera sistematica, organizzata e continuativa. Respinta, per contro, la possibilità di prevedere il socio di capitale nelle società tra professionisti.