Al via la tanto attesa riforma dello sport e del lavoro sportivo di cui al D.Lgs. n. 36/2021 la cui entrata in vigore, originariamente prevista per lo scorso 1° gennaio, è slittata per buona parte al 1° luglio 2023 per effetto del Decreto Mille Proroghe.
Mancano pochi giorni, quindi, per l’effettivo avvio del riordino di questo settore che conta un’ampia platea di operatori ed enti professionistici e dilettantistici che da tempo attende un quadro organico della normativa, soprattutto in tema di lavoro e di adempimenti di vario genere cui sono tenute le società ed associazioni.
Vediamo dunque cosa cambia, analizzando lo schema di decreto legislativo n. 49 licenziato dal Governo il 1° giugno 2023 ad integrazione, oltre che del D.Lgs. n. 36/2021, anche dei DD.Lgs. n. 37/2021 (in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo), 38/2021 (riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione degli stessi), 39/2021 (semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi) e 40/2021 (sicurezza nelle discipline sportive invernali).
L’art. 1, comma 2, lettera a), precisa la formulazione dell’art. 7, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 36/2021 in ordine ai soggetti per i quali non è richiesto il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica quale oggetto sociale, individuando in essi gli enti più che le associazioni e società sportive costituite per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 4 del Codice del Terzo Settore che abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al RUNTS.
La mancata conformità dello statuto ai criteri previsti per le società e associazioni sportive dilettantistiche rende inammissibile quindi la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi siano già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso.
Gli statuti dovranno perciò uniformarsi alle disposizioni rilevanti entro il 31 dicembre 2023.
Per quanto riguarda le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività, viene stabilito che le stesse sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal DM n. 1444/1968 a prescindere dalla presenza o meno della destinazione urbanistica, in analogia con quanto previsto per gli enti del terzo settore dall’art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, così da consentire lo svolgimento delle attività di tipo istituzionale non avente carattere produttivo.
Ad integrazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 36/2021, lo schema di decreto in oggetto prevede inoltre che il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri relativi ai limiti all’esercizio di attività secondarie diverse da quella principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche comporta la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Viene innalzata da diciotto a ventiquattro ore la soglia oraria settimanale entro la quale, nell’area del dilettantismo, in presenza degli ulteriori requisiti recati dall’art. 28, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2021, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Notevole rilevanza ha la definizione di lavoratore sportivo data dall’art. 1, comma 16 lettera a) del provvedimento in esame, a norma del quale rientrano in tale nozione l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza distinzione di genere o di settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva dietro corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo.
E’ quindi lavoratore sportivo anche chi svolge, previo compenso, tutte le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva che non siano di carattere amministrativo-gestionale ma non chi fornisce prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e che prevede l’iscrizione in un apposito albo del relativo ordine professionale.
In tema di apprendistato, è fissato in 14 anni di età il limite minimo di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015.
Anche le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, le associazioni benemerite, gli enti di promozione sportiva, gli enti paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e salute Spa, possono avvalersi delle prestazioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo di volontariato e fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza; se, invece, l’attività rientri nell’ambito del lavoro sportivo, e quindi preveda un corrispettivo, è necessaria la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla richiesta.
NOTA BENE: tali disposizioni si applicano anche al personale in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Corpi civili dello Stato per l’attività sportiva non rientrante in quella sportiva istituzionale.
Per le prestazioni dei direttori di gara e dei soggetti operanti nel settore dilettantistico preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive sarà sufficiente una comunicazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, senza che sia necessaria la stipula di un contratto di lavoro.
Le comunicazioni al centro per l'impiego, peraltro, devono essere effettuate per un ciclo di prestazioni non superiori a trenta in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo a quello della scadenza del trimestre. Entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, nonché CONI, CIP e Sport e Salute S.p.a. comunicano all’interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche i nominativi dei soggetti convocati e dei relativi compensi riconosciuti, rendendo tale comunicazione disponibile all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS e all’INAIL.
Colmando l’evidente discrepanza della normativa vigente, in base alla quale gli atleti paralimpici aventi lo status di lavoratori per poter prendere parte alla preparazione e ad eventi sportivi usufruiscono di permessi o aspettative non retribuiti, con l’introduzione dell’art. 28-bis al D.Lgs. n. 36/2021 agli atleti paralimpici aventi lo status di lavoratore pubblico o privato, che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico e che svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi nazionali e internazionali, è ora garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale, nei limiti di novanta giorni l’anno e di trenta giorni continuativi, previa specifica autorizzazione da parte del datore di lavoro.
Ne deriva che, dall’anno 2024, ai datori di lavoro degli atleti paralimpici che ne facciano richiesta è rimborsato l'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato.
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