Secondo la bozza di riforma della previdenza complementare spetterà al datore di lavoro scegliere in quale fondo versare il Tfr dei lavoratori che, nel termine previsto dei sei mesi di tempo, non hanno espresso un parere preciso, rientrando così nella fattispecie del silenzio-assenzo. Il datore di lavoro potrà scegliere di convogliare le somme presso fondi negoziali collettivi, fondi aziendali oppure fondi regionali. I lavoratori assunti prima del 1993 potranno scegliere di lasciare in azienda il Tfr residuo, altrimenti potranno convogliare le loro quote presso un fondo di previdenza complementare.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".