Riforma del terzo settore, recepito il Dpcm attuativo del 5 per mille
Pubblicato il 18 settembre 2020
Il 17 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 231 il Dpcm del 23 luglio 2020, recante la “disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi”. Il nuovo Dpcm, in particolare, sostituisce: il Dpcm del 23 aprile 2010 e il Dpcm del 7 luglio 2016.
Riforma del terzo settore, scelta di destinazione del 5 per mille
In base al nuovo Dpcm, il contribuente può scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille della propria IRPEF alle seguenti finalità:
- sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel RUNT di cui all'art. 46, co. 1, del D.Lgs. n. 117/2017, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
- finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'università, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica;
- finanziamento degli enti della ricerca sanitaria quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute;
- sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile che siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Gli ETS hanno comunque la possibilità di destinare il 5 per mille:
- al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- a sostegno degli enti gestori delle aree protette.
Riforma del terzo settore, come accreditarsi per il riparto del 5 per mille
Per accedere al riparto del 5 per mille, i soggetti su elencati devono essere accreditati presso le amministrazioni competenti. Da notare che l’accreditamento è consentito per più finalità, purché l’ente possiede tutti i requisiti prescritti per ciascuna categoria.
Ciascuna P.A. pubblica sul proprio sito web, entro il 31 marzo di ogni anno, l’elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate.