Processo civile, ok del Consiglio dei ministri alla riforma

Pubblicato il 06 dicembre 2019

Sciolti, dalla maggioranza, i primi nodi del fronte giustizia: nella serata di ieri, il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge-delega volto alla riforma del processo civile mentre, nel pomeriggio, sono giunti alcuni iniziali segnali di apertura sulla prescrizione penale.

L’intervento relativo al processo civile è stato esaminato dall’Esecutivo dopo che, nei giorni scorsi, rispetto all’originario progetto di riforma dell’intero settore Giustizia e viste le distanze emerse in ambito processuale penale, era stato deciso di sbloccare le relative misure.

Il Governo, con lo schema del Ddl approvato ieri, viene delegato a mettere a punto misure “per l’efficienza del processo e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”.

Processo civile: semplificazione, speditezza e razionalizzazione

Le disposizioni ivi contenute – si legge nel comunicato stampa del CDM di fine seduta - mirano a garantire semplificazione, speditezza e razionalizzazione delle procedure, fermo restando il rispetto delle garanzie del contraddittorio.

Unico rito semplificato, con ricorso

Le principali novità si sostanziano, in primo luogo, nella semplificazione e riduzione dei riti, con passaggio dai tre riti attuali (giudice di pace, monocratico ordinario e monocratico sommario) ad un solo rito, che prevede come unico atto introduttivo il ricorso.

La disciplina del processo di cognizione di primo grado nel rito monocratico viene revisionata e viene ridotto anche il novero dei casi in cui la competenza è attribuita al tribunale in composizione collegiale.

Con specifico riferimento ai giudizi davanti al Giudice di pace, si prevede l’eliminazione dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione e l’applicazione della medesima disciplina del procedimento davanti al giudice monocratico.

Per quel che concerne il processo d’appello, invece, oltre alla previsione che indica, come atto introduttivo del giudizio, il ricorso (al pari del giudizio di primo grado), si segnala l’eliminazione del filtro di inammissibilità e la possibilità di decidere alla prima udienza o a quella sulla sospensiva.

Riduzione dei tempi processuali: meno udienze, depositi telematici

Le ulteriori disposizioni sono volte alla riduzione dei tempi del processo, realizzata attraverso la compressione dei termini per lo svolgimento delle varie fasi, la previsione della definizione del perimetro della causa 10 giorni prima che le parti compaiano davanti al giudice e l’eliminazione dei tempi morti (viene ridotto, ad esempio, il numero delle udienze e viene eliminata l’udienza di precisazione delle conclusioni).

Tra le altre misure, viene sancito che il giudice, quando provvede sulle istanze istruttorie, sia tenuto a predisporre il calendario delle udienze e che le parti depositino i documenti e gli atti di causa esclusivamente con modalità telematiche.

Riti alternativi

Nel perseguire fini di deflazione del contenzioso, viene ampliato il catalogo delle controversie nelle quali è obbligatorio il preventivo tentativo di risoluzione alternativa.

Il tentativo di conciliazione viene invece escluso, come condizione di procedibilità, nei settori della responsabilità sanitaria, dei contratti finanziari, bancari e assicurativi, per i quali la mediazione non sarà più obbligatoria.

Ad essere potenziata, invece, è la negoziazione assistita, per la quale è introdotta l’attività di istruzione stragiudiziale, svolta con l’assistenza degli avvocati per acquisire elementi utili all’accertamento dei fatti prima dell’inizio di un eventuale processo.

Dal campo di applicazione della negoziazione obbligatoria vengono escluse, tuttavia, le controversie in materia di circolazione stradale.

Uno speciale strumento di mediazione è poi introdotto per quanto riguarda il procedimento per lo scioglimento delle comunioni: la mediazione dovrà essere condotta da un mediatore, avvocato o notaio, iscritto in uno speciale elenco; in caso di esito negativo, la relazione finale redatta dal mediatore viene assunta come base per il successivo procedimento contenzioso.

Espropriazione immobiliare

Novità anche sul fronte dell’espropriazione immobiliare, attraverso l’introduzione di nuove norme volte a garantire una maggior tutela del debitore e a ridurre i relativi tempi e costi, a vantaggio del creditore; introdotta, in proposito, anche la possibilità, per il debitore, di essere autorizzato dal giudice a vendere direttamente il bene pignorato.

Digitalizzazione del processo

Come anticipato, il processo di digitalizzazione del processo subisce un’accelerazione:

Sul sito del Consiglio dei ministri sono state pubblicate, insieme al comunicato stampa n. 15 di fine seduta, anche alcune slide sulla riforma che riassumono, schematicamente, le principali misure dell’intervento.

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