La riforma dello sport e del lavoro sportivo trova il suo assetto definitivo. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023 e in vigore dal 5 settembre 2023 il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
Il decreto legislativo n. 120 del 2023 approda sulla Gazzetta Ufficiale a seguito di un iter legislativo lungo e travagliato: approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023, il provvedimento ha concluso il prescritto cammino parlamentare il 13 luglio 2023 ed è stato definitivamente approvato dallo stesso Consiglio dei Ministri il 26 luglio 2023, recependo le osservazioni formulate Commissioni parlamentari competenti.
Il raggio di azione è molto ampio toccando complessivamente, con i suoi 6 articoli, l’impianto normativo vigente con integrazioni e modifiche di considerevole impatto per gli operatori del settore e per i consulenti.
Nell’approfondimento che segue analizzeremo le principali modifiche apportate dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 120 del 2023 alla disciplina del lavoro sportivo (articoli da 25 a 38, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) rinviando, per una disamina più dettagliata, alla Guida pratica di Edotto, di prossima pubblicazione nella sezione Guide pratiche del sito.
Determinanti nella definizione di lavoratore sportivo non sono più solo la natura delle mansioni svolte e la loro onerosità, ma anche il soggetto a favore del quale si presta l’attività sportiva.
Si prevede infatti che è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico:
Si esclude espressamente dal novero dei lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali
Si prevede poi che le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possano avvalersi di prestatori di lavoro occasionale.
Novità anche per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Questi possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così' previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Qualora l'attività dovesse rientrare nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
La disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 si applica anche agli enti paralimpici.
L’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo nei settori professionistici è estesa agli enti paralimpici.
Modificate anche le norme sul rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo.
Più nel dettaglio, oltre all’inserimento del riferimento agli enti paralimpici, la riforma in vigore dal 5 settembre 2023 eleva da 18 a 24 ore settimanali la durata massima delle prestazioni oggetto del contratto in base alla quale il rapporto si presume di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa e non di lavoro dipendente.
Si prevede che per le collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro possa essere adempiuto (in luogo del precedente obbligo) in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive (pertanto si apre alla possibilità che, per i rapporti in oggetto costituenti collaborazioni coordinate e continuative, l’iscrizione nel libro unico del lavoro possa avvenire anche secondo la modalità ordinaria).
Cambiano i termini per l’adozione dei decreti attuativi necessari a consentire gli adempimenti (entro il 1° luglio 2023, per gli adempimenti in caso di lavoro sportivo previsti al comma 3 dell’articolo 28 e entro il 31 dicembre 2023 per gli adempimenti inerenti le collaborazioni coordinate e continuative, previsti al comma 4 dello stesso articolo), definendone i criteri temporali
Il decreto legislativo n. 120 del 2023 aggiunge al precedente articolato la disciplina specifica da applicare al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici aventi lo status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fatta eccezione per quelli in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva istituzionale.
A tali lavoratori è garantito il mantenimento del posto di lavoro e il trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro che potrà chiedere, nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili, il rimborso dell'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato.
È consentito il rimborso delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente anche sulla base di un’autocertificazione, purché di importo inferiore a 150 euro mensili e purché tale forma di rimborso sia ammessa dall’organo sociale competente.
Il limite minimo di età per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore scende a 14 anni (in luogo del limite minimo, ordinariamente previsto, dei 15 anni).
Si prevede che in ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso il termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il 1° luglio 2024 (in luogo del precedente 31 dicembre 2023) per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.
Il decreto correttivo infine esclude le attività di carattere amministrativo-gestionale rese nell’ambito di una professione per il cui esercizio i soggetti devono essere iscritti in appositi albi o elenchi, tenuti dai rispettivi ordini professionali, dall’ambito della disciplina (anche fiscale e previdenziale) relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale con società ed associazioni sportive dilettantistiche e con le organizzazioni sportive istituzionali anche paralimpiche.
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